[1]ARTICOLO V

[2]LINGUE

[3]1. La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

[4]2. Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

[5]3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonche' le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artv · fonte su Normattiva