[1]ARTICOLO V
[2]LINGUE
[3]1. La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
[4]2. Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.
[5]3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonche' le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.
Testo vigente dal 24 giugno 2010
