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Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677, e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61.

Testo in vigore dal 18 luglio 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-07-18;337~art2 · fonte del testo