ARTICOLO IV 1. - Le Parti si serviranno di meccanismi nazionali ed internazionali adeguati per favorire l'incremento e la diversificazione delle loro relazioni economiche e, in forma speciale, l'utilizzo di incentivi finanziari, amministrativi e di altra natura connessi con:

  • a)investimenti produttivi in Cile da parte di imprese italiane pubbliche e private e viceversa;
  • b)costituzione di societa' miste italo-cilene pubbliche e private;
  • c)sviluppo di piccole e medie imprese;
  • d)realizzazione di progetti derivanti dal movimento delle cooperative, come fattore dinamico dello sviluppo economico e sociale;
  • e)realizzazione di iniziative che prevedano l'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione ambientale e della preservazione dei rispettivi ecosistemi;
  • f)realizzazione di progetti che prevedano lo scambio di tecnologie non contaminanti e di specifiche tecnologie per la protezione ambientale. 2. - Le Parti concordano sulla revisione periodica dei programmi congiunti destinati allo stimolo delle iniziative di cui al paragrafo precedente nonche' di quelle altre che esse considerino di mutuo beneficio per i due Paesi cosi' come dei mezzi per la loro attuazione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artiv · fonte su Normattiva