ARTICOLO III Senza pregiudizio dell'estensione dell'applicazione del presente Accordo ad ogni settore che fosse ritenuto di reciproca convenienza, le Parti confermano il loro attuale interesse a conferire uno stimolo particolare alle relazioni economiche nei seguenti settori:

  • a)agroindustria;
  • b)ambiente;
  • c)industria del legname;
  • d)industria mineraria;
  • e)trasporti e telecomunicazioni.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artiii · fonte su Normattiva