ARTICOLO III Senza pregiudizio dell'estensione dell'applicazione del presente Accordo ad ogni settore che fosse ritenuto di reciproca convenienza, le Parti confermano il loro attuale interesse a conferire uno stimolo particolare alle relazioni economiche nei seguenti settori:
- a)agroindustria;
- b)ambiente;
- c)industria del legname;
- d)industria mineraria;
- e)trasporti e telecomunicazioni.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
