1. - Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilita' e dei rispettivi meccanismi. 2. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi in Cile, in conformita' delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art32 · fonte su Normattiva