ARTICOLO X 1. Le Parti si presteranno collaborazione particolare al fine di contribuire all'elevazione delle condizioni di vita della popolazione cilena e all'aumento della produzione e della produttivita' dell'economia cilena, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato. 2. Le Parti estenderanno la loro cooperazione allo sviluppo ad ogni settore di interesse comune, e senza nocumento alcuno nei confronti di tale cooperazione esse sottolineano il loro attuale interesse per uno sviluppo di iniziative congiunte nei seguenti settori:
- a)sviluppo sociale, specialmente nei settori dell'istruzione, della sanita', negli interventi di infrastruttura urbanistica e del risanamento ambientale;
- b)agroindustria;
- c)ambiente;
- d)industria del legno;
- e)pesca;
- f)industria mineraria;
- g)trasporti e telecomunicazioni;
- h)miglioramento della condizione della donna.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
