ARTICOLO X 1. Le Parti si presteranno collaborazione particolare al fine di contribuire all'elevazione delle condizioni di vita della popolazione cilena e all'aumento della produzione e della produttivita' dell'economia cilena, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato. 2. Le Parti estenderanno la loro cooperazione allo sviluppo ad ogni settore di interesse comune, e senza nocumento alcuno nei confronti di tale cooperazione esse sottolineano il loro attuale interesse per uno sviluppo di iniziative congiunte nei seguenti settori:

  • a)sviluppo sociale, specialmente nei settori dell'istruzione, della sanita', negli interventi di infrastruttura urbanistica e del risanamento ambientale;
  • b)agroindustria;
  • c)ambiente;
  • d)industria del legno;
  • e)pesca;
  • f)industria mineraria;
  • g)trasporti e telecomunicazioni;
  • h)miglioramento della condizione della donna.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artx · fonte su Normattiva