ARTICOLO IX 1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata preparazione delle risorse umane nei loro piani, programmi, progetti ed attivita' di cooperazione allo sviluppo. 2. La Parte italiana si impegna a fornire, nella misura del possibile, la cooperazione che la Parte cilena richieda in tale settore. 3. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adoperera' per facilitare la frequenza di laureati e ricercatori cileni a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Dette istituzioni definiranno in via preliminare le fonti di finanziamento e i meccanismi rispettivi.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
