ARTICOLO XI 1. I meccanismi finanziari che fornira' la Parte italiana comprenderanno, a seconda dei casi sia i contributi a dono che i crediti di aiuto, secondo criteri stabiliti caso per caso. 2. I contributi a dono verranno concordati principalmente per iniziative di elevato contenuto sociale, mentre i crediti di aiuto saranno destinati soprattutto a favore di progetti produttivi, tenendo presente che le condizioni di loro utilizzazione non dovranno diminuire la redditivita' degli stessi. 3. La Parte italiana destinera' risorse finanziarie per la realizzazione di piani, programmi, progetti e attivita' di cooperazione allo sviluppo, sui quali le Parti abbiano espresso concorde avviso. 4. In ogni iniziativa sara' compresa una partecipazione cilena totale o parziale a copertura dei costi locali secondo le norme sulla Cooperazione allo Sviluppo vigenti in ambo i Paesi.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
