ARTICOLO XV Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi e una maggiore enfasi a quanto stabilito nel presente Accordo, le Parti intendono realizzare consultazioni periodiche, prendendo in particolare considerazione la possibilita' di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Cile, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artxv · fonte su Normattiva