ARTICOLO XIV Le due Parti inizieranno i negoziati per la stipulazione di un Accordo Culturale che preveda, tra l'altro, una maggiore diffusione della cultura e della lingua italiana in Cile e della cultura cilena in Italia cosi' come anche la promozione e la realizzazione di eventi culturali storici ed artistici nei due Paesi.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artxiv · fonte su Normattiva