Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorita' giudiziarie di ciascuna parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni:

  • a)la sentenza e' stata pronunciata da una autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 17 della presente Convenzione;
  • b)il convenuto, in caso di contumacia, e' stato regolarmente citato ovvero e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata pronunciata;
  • c)la sentenza e' passata in giudcato secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata pronunciata;
  • d)la sentenza non e' in contrasto con altra sentenza pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'autorita' giudiziaria dalla Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;
  • e)non e' pendente davanti all'autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio tra le stesse parti per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorita' giiudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento;
  • f)la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art16 · fonte su Normattiva