per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze 1. Le sentenze pronunciate in materia civile sul territorio di una Parte contraente vengono riconosciute sul territorio dell'altra Parte contraente se soddisfano le seguenti condizioni:

  • a)la sentenza deve essere pronunciata da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 20;
  • b)la parte soccombente e' comparsa o e' stata regolarmente citata, conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio e' stata pronunciata la sentenza;
  • c)la sentenza e' passata in giudicato conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio essa e' stata pronunciata;
  • d)la sentenza non contiene alcuna disposizione che possa arrecare pregiudizio alla sovranita' e la sicurezza o sia contraria all'ordine pubblico della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita;
  • e)fra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sulla stessa causa, non sia gia' stata pronunciata una sentenza passata in giudicato da un'autorita' giudiziaria della Parte contraente nella quale tale sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita;
  • f)davanti ad un'autorita' giudiziaria della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita non e' pendente un procedimento fra le stesse parti e sullo stesso oggetto instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento e l'esecuzione. 2. Per "sentenza" ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni contenute in una sentenza in materia penale, relative al risarcimento dei danni derivanti da reato.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art19 · fonte su Normattiva