1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti da notaio e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge. 2.L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento o sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art20 · fonte su Normattiva