1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti da notaio e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge. 2.L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento o sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
