[1]PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

[2]1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni giudiziali ciascuna Parte applica la propria legge. 2. L'Autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Accordo sono state soddisfatte.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art20 · fonte su Normattiva