[1]ED ENTRATA IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sara' effettuato a Varsavia. 2. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avra' ricevuta la relativa notifica.

[3]Fatto a Varsavia il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per ordine del Presidente Per ordine del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana della Repubblica Popolare di Polonia Giuliano Vassalli Lukasz Balcer (firma illeggibile) (firma illeggibile)

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art21 · fonte su Normattiva