Il testo dell'articolo 21 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 21 Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finche' sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Se la competenza del giudice preventivamente adito e' stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito."

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339~art8 · fonte su Normattiva