Il testo dell'articolo 31, primo comma della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.".

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339~art9 · fonte su Normattiva