[1]CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, commerciali, sociali e culturali dei loro rispettivi Stati; Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che e' importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione si intende per:

  • a)"Legislazione doganale", l'insieme delle prescrizioni legali e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali; - all'entrata, all'uscita ed al deposito delle merci o dei capitali e mezzi di pagamento, - alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse, - alle misure di proibizione, di restrizione o di controllo nonche' alle prescrizioni sul controllo dei cambi, - nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • b)"Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e la Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette per il Regno del Marocco, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
  • c)"Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
  • d)"Diritti e tasse all'importazione o alla esportazione", di dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione di merci, con eccezione dei canoni ed imposizioni il cui ammontare e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art1 · fonte su Normattiva