Articoli 19 Le Amministrazioni doganali dei due Stati rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri causati dall'applicazione della presente Convenzione, eccezion fatta per le indennita' corrisposte agli agenti citati all'articolo 10 ed agli interpreti; indennita' che saranno a carico dello Stato o della Parte privata che avra' sollecitato la citazione degli agenti quali testimoni o esperti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art19 · fonte su Normattiva