Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri causati dalla applicazione della presente Convenzione, eccezion fatta per le indennita' corrisposte agli agenti di cui all'art. 9 ed agli interpreti, che sono a carico dello Stato o della Parte privata.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art12 · fonte su Normattiva