1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno necessarie per dar seguito alla richiesta, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art19 · fonte su Normattiva