presente Convenzione sara' ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di produrre effetto sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art22 · fonte su Normattiva