Art. 25 (Convenzione) — Disposizioni finali
[1]1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a 2. La presente Convenzione e' stipulata per una durata indeterminata. Essa potra' essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo e quello della sua notifica all'altro Stato. Fatto a Roma il 4 luglio 1998 in due originali, in lingua italiana e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede.
[2]Per la Repubblica Italiana Per la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 15 marzo 2004
