[1]divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sara' sanata per via diplomatica. Fatto a Roma il 4 ottobre 1988 in duplice originale, in lingua italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art23 · fonte su Normattiva