'Amministrazione doganale di ogni Stato esercita, spontaneamente o su richiesta scritta dell'altro, nel quadro della sua legislazione, e conformemente alle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su:

  • a)- Gli spostamenti, in particolare all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate di darsi, occasionalmente o regolarmente, ad attivita' contrarie alla legislazione doganale dello Stato richiedente;
  • b)- I movimenti sospetti delle merci e mezzi di pagamento segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, nel suo paese, di un importante traffico illecito;
  • c)- I luoghi dove sono depositate merci che possono alimentare un importante traffico illecito nello Stato richiedente;
  • d)- I mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nello Stato richiedente. I risultati di tale sorveglianza vengono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art5 · fonte su Normattiva