'Amministrazione doganale di ogni Stato esercita, spontaneamente o su richiesta scritta dell'altro, nel quadro della sua legislazione, e conformemente alle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su:
- a)- Gli spostamenti, in particolare all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate di darsi, occasionalmente o regolarmente, ad attivita' contrarie alla legislazione doganale dello Stato richiedente;
- b)- I movimenti sospetti delle merci e mezzi di pagamento segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, nel suo paese, di un importante traffico illecito;
- c)- I luoghi dove sono depositate merci che possono alimentare un importante traffico illecito nello Stato richiedente;
- d)- I mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nello Stato richiedente. I risultati di tale sorveglianza vengono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
