Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano le linee di merci suscettibili di formare l'oggetto di un traffico illecito tra i loro rispettivi territori.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano le linee di merci suscettibili di formare l'oggetto di un traffico illecito tra i loro rispettivi territori.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art4 · fonte su Normattiva