richiesta dell'Amministrazione doganale di uno degli Stati, l'Amministrazione doganale dell'altro esercita, nel quadro della sua legislazione e delle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale, su:

  • a)gli spostamenti, particolarmente all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate dello Stato richiedente di commettere infrazioni doganali;
  • b)i movimenti di merci segnalati, dallo Stato richiedente, come sospetti perche' possono dar luogo, nel suo territorio, ad infrazioni doganali;
  • c)i luoghi dove sono depositate, in quantita' inabituali, merci di cui lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che esse siano destinate ad essere importate illegalmente nel suo territorio;
  • d)i veicoli, imbarcazioni, aeronavi od altri mezzi di trasporto che lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che essi possano essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul suo territorio.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art3 · fonte su Normattiva