[1]CONVENZIONE fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale

[2]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica di Capoverde animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere la presente Convenzione in materia di sicurezza sociale, ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari:

[3]il Presidente della Repubblica italiana: On. Sott. Libero Della Briotta agli affari esteri il Presidente della Repubblica di Capoverde: ing. Jose Brito, Segr. di Stato per la cooperazione e la pianificazione i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono. ARTICOLO 1.

[4]1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

  • a)"Stati contraenti": la Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde;
  • b)"Legislazione": le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuno Stato contraente elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione;
  • c)"Autorita' competente": il Ministro, i Ministri o le Autorita' dalle quali dipende la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale;
  • d)"Istituzione": l'Organismo o l'Autorita' incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in uno Stato contraente;
  • e)"Istituzione competente": l'istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale istituzione si trova;
  • f)"Lavoratori": le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
  • g)"Residenza": dimora abituale;
  • h)"Soggiorno": dimora temporanea;
  • i)"Periodi di assicurazione": periodi in cui in base alla legislazione di uno Stato contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonche' tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione;
  • l)"Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennita'": le prestazioni cosi' denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonche' le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;
  • m)"Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari. 2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art1 · fonte su Normattiva