[1]CONVENZIONE fra l'Italia e la Spagna in materia di sicurezza sociale

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

[3]E IL RE DI SPAGNA, animati dal desiderio di migliorare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari:

[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, l'Onorevole Giorgio Santuz, Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri,

[5]IL RE DI SPAGNA, S.E. Carlos Robles Piquer, Segretario di Stato per gli Affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono:

[6]ARTICOLO 1.

  • 1)Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:
  • a)"Parti contraenti": la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo;
  • b)"Legislazione": le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente elencati nell'articolo 2 della presente convenzione;
  • c)"Autorita' competente": il Ministro, i Ministri o le Autorita' superiori dalle quali dipenda la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale;
  • d)"Istituzione": l'organismo o l'Autorita' incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in una Parte contraente;
  • e)"Istituzione competente": l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della parte contraente nella quale tale Istituzione si trova;
  • f)"Lavoratori": le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
  • g)"Residenza": dimora abituale;
  • h)"Soggiorno": dimora temporanea;
  • i)"Periodi di assicurazione": periodi in cui in base alla legislazione di una Parte contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonche' tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione;
  • k)"Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennita'": le prestazioni economiche cosi' denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonche' le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;
  • l)"Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.
  • 2)Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art1 · fonte su Normattiva