[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza il Principe Regnante del Liechtenstein, animati dal desiderio di agevolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale hanno convenuto di stipulare una Convenzione ed hanno a tal fine nominato quali loro Plenipotenziari:

[3]Il Presidente della Repubblica italiana Signor Giovanni VINCENTI MARERI, Consigliere d'Ambasciata

[4]Sua Altezza il Principe del Liechtenstein Signor Dr. Walter KIEBER, Capo del Governo del Principato del Liechtenstein

[5]I Plenipotenziari, dopo lo scambio dei pieni poteri in buona e debita forma, hanno deciso quanto segue:

[6]Articolo 1.

[7]Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno i seguenti significati:

  • 1)"Cittadino": per l'Italia, i cittadini italiani e per il Liechtenstein, i cittadini di questo Stato;
  • 2)"Legislazione": le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni che si riferiscono ai rami della sicurezza sociale indicati all'articolo 2, paragrafo 1, in vigore nell'uno o nell'altro Stato contraente;
  • 3)"Autorita' competente": per l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; per il Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein;
  • 4)"Organismo": l'autorita' o l'istituto cui e' demandata l'applicazione delle legislazioni o parte di esse, indicate all'articolo 2;
  • 5)"Organismo assicuratore competente": l'istituto assicuratore competente in base alla legislazione applicabile;
  • 6)"Periodi assicurativi": i periodi di contribuzione e i periodi equivalenti, nella misura in cui sono riconosciuti come tali dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti;
  • 7)"Periodi di contribuzione": periodi per i quali, secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente i contributi sono stati versati o sono considerati versati;
  • 8)"prestazioni in denaro", "rendita o "pensione": tutte le prestazioni in denaro, pensioni e rendite, compresi i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti;
  • 9)"superstiti", "figli", e "familiari" si intendono le persone indicate come tali dalla legislazione applicabile.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art1 · fonte su Normattiva