Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtu' della legislazione di uno Stato contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato che corrisponde le prestazioni di disoccupazione come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
