Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 17, 18 e 19 e' sospeso se, per l'esercizio di un'attivita' lavorativa, dette prestazioni sono dovute anche in virtu' della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio risiedono o soggiornano i familiari.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art20 · fonte su Normattiva