Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtu' della legislazione di una parte contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altra parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della parte che corrisponde le prestazioni di disoccupazione come se risiedessero sul territorio di quest'ultima.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art26 · fonte su Normattiva