1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico. 2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente nonche' i suoi familiari, che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata. 3. Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'istituzione competente all'istituzione che le ha corrisposte.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art9 · fonte su Normattiva