[1]ACCORDO

[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER L'ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di seguito denominate le Parti, nell'intento di consolidare il processo di disarmo ed il controllo degli armamenti, considerando che la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sono Stati Parte della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio e Uso delle Anni Chimiche e sulla loro Distruzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 di seguito denominata Convenzione, al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione nel campo della distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa in attuazione degli obiettivi della Convenzione rivolta a realizzare un mondo privo di armi chimiche a protezione del genere umano e dell'ambiente, riconoscendo che la distruzione delle armi chimiche richiede un alto livello di competenza tecnica e considerevoli risorse finanziarie, desiderando sostenere e accelerare il Programma Federale Presidenziale finalizzato di "Distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa", che prevede la realizzazione di impianti per la distruzione rapida, affidabile e sicura sotto il profilo ecologico delle armi chimiche, hanno concordato quanto segue:

[4]Articolo 1 La Parte Italiana assistera' gratuitamente la Parte Russa con la messa a disposizione di risorse finanziarie per la realizzazione, nell'ambito di progetti specifici, di infrastrutture e per la fornitura di beni e servizi, ai fini dell'attuazione del Programma Federale Presidenziale finalizzato "Distruzione degli stock di Armi Chimiche nella Federazione Russa" in conformita' con le norme della Convenzione.

Testo vigente dal 6 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-17;34~accordo-art1 · fonte su Normattiva