Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parti, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 e' considerato come reato politico, reato connesso ad un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non potra' essere respinta per il solo motivo che verte su un reato politico, un reato connesso ad un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art11 · fonte su Normattiva