Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata nel senso di implicare l'obbligo dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria, quando lo Stato Parte richiesto abbia fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o la domanda di assistenza relativa a tali reati e' stata presentata per perseguire o punire una persona sulla base di considerazioni legate alla rana, alla religione, alla nazionalita', all'origine etnica o alle opinioni politiche, oppure che l'acconsentire a questa richiesta potrebbe danneggiare la situazione di tale persona per uno qualsiasi dei sopracitati motivi.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art12 · fonte su Normattiva