Ad ogni persona posta in detenzione o che e' oggetto di ogni altra misura o procedura intentata ai sensi della presente Convenzione, sara' garantito un trattamento equo nonche' tutti i diritti e le garanzie in conformita' alla legislazione dello Stato dove si trova ed alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti dell'uomo.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art14 · fonte su Normattiva