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[1]Convenzione istitutiva dell'Unione Latina

[2]Gli Stati firmatari della presente Convenzione: Coscienti della missione che spetta ai popoli latini nell'evoluzione delle idee, nel perfezionamento morale e nel progresso materiale del mondo; Fedeli ai valori spirituali su cui si fonda la loro civilta' umanistica e cristiana; Uniti da un comune destino e aderendo agli stessi principi di pace e di giustizia sociale, di rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana, come pure dell'indipendenza e dell'integrita' delle Nazioni; Confidando nella solidarieta' creata e mantenuta dai comuni ideali e precedenti storici tra i popoli che fondano su di essi la loro politica; Decidono di unire i loro sforzi per garantire la completa attuazione delle loro aspirazioni culturali per contribuire cosi' al consolidamento della pace, al costante perfezionamento morale e al progresso materiale della Umanita'; E a tale fine fondano l'Unione Latina.

[3]COMPOSIZIONE E FINI DELL'UNIONE LATINA

[4]Articolo primo

[5]L'Unione Latina e' costituita dagli Stati di lingua e di cultura d'origine latina che firmino e ratificano la presente Convenzione o vi aderiscano nelle debite forme.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-arti · fonte del testo