Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. 229 parole tolte, 22 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Articoloaggiunto: Convenzione-art. XV
tolto: Il Consiglio esecutivo e' competente per:
tolto: a) redigere il proprio regolamento interno, sotto riserva dell'approvazione del Congresso;
tolto: b) sottoporre all'approvazione del Congresso la struttura e le norme che regolano il funzionamento del Segretariato dell'Unione;
tolto: c) fare eseguire dal Segretariato le risoluzioni del Congresso e quelle sue proprie, in armonia con le direttive che a tal fine avra' stabilite;
tolto: d) mantenersi in contatto frequente, per i debiti tramiti, con gli Stati membri e le Commissioni nazionali al fine di prestar loro ogni necessario aiuto per l'attuazione dei loro compiti nel quadro del programma dell'Unione;
tolto: e) preparare, almeno sei mesi prima di ogni Congresso, l'ordine del giorno, il programma di lavoro e il progetto di bilancio che dovranno essere presentati al Congresso stesso;
tolto: f) sottoporre all'approvazione del Congresso i progetti degli accordi previsti dall'articolo III;
tolto: g) sottoporre all'approvazione del Congresso, o, in caso di urgenza, a quella degli Stati membri, l'accettazione di donazioni, legati e sovvenzioni provenienti da governi, enti pubblici o privati, o da persone private, e destinati all'attuazione del suo programma;
tolto: h) concedere borse di studio agli artisti, agli scienziati, ai professori, agli studenti, ai tecnici e ai lavoratori dei vari paesi latini;
tolto: i) convocare in sessione straordinaria il Congresso, in caso di urgenza. Tale convocazione potra' essere fatta, sia a richiesta della maggioranza degli Stati membri dell'Unione, sia per decisione dei due terzi dei membri del Consiglio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 1 AGOSTO 2014, N. 109, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 OTTOBRE 2014, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxv · fonte del testo