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[1]Articolo II
[2]I fini dell'Unione Latina sono:
- a)promuovere la massima cooperazione intellettuale fra gli Stati aderenti a rafforzare i vincoli spirituali e morali che li uniscono;
- b)promuovere e diffondere i valori del comune patrimonio culturale;
- c)conseguire una migliore conoscenza reciproca di caratteri, delle istituzioni e delle necessita' specifiche di ogni popolo latino;
- d)porre i valori morali e spirituali della latinita' al servizio delle relazioni internazionali per ottenere una piu' grande comprensione e cooperazione fra le nazioni ed una maggiore prosperita' dei popoli.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
