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[1]PERSONALITA' GIURIDICA

[2]Articolo IV

[3]Gli Stati membri, nei limiti delle loro rispettive sovranita' e legislazioni, riconoscono all'Unione Latina la personalita' giuridica necessaria al completo esercizio delle funzioni come e' determinato dalla presente Convenzione.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artiv · fonte del testo