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[1]IL CONGRESSO

[2]Articolo VI

[3]1. Il Congresso e composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Latina. 2. Il Governo di ogni Stato membro nominera' una delegazione composta di rappresentanti in numero non superiore a cinque. 3. Il Segretario Generale dell'Unione esercitera' le funzioni di Segretario generale del Congresso.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artvi · fonte del testo