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[1]IL CONGRESSO
[2]Articolo VI
[3]1. Il Congresso e composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Latina. 2. Il Governo di ogni Stato membro nominera' una delegazione composta di rappresentanti in numero non superiore a cinque. 3. Il Segretario Generale dell'Unione esercitera' le funzioni di Segretario generale del Congresso.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
