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[1]Articolo VII
[2]1. Il Congresso si riunira' ogni due anni in sessione ordinaria nel luogo e alla data da esso stabiliti. 2. Si riunira' in sessione straordinaria quando sia convocato dal Consiglio esecutivo nei casi previsti dall'articolo XV lettera i) e nel luogo stabilito dal Consiglio stesso.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
