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[1]Articolo VII

[2]1. Il Congresso si riunira' ogni due anni in sessione ordinaria nel luogo e alla data da esso stabiliti. 2. Si riunira' in sessione straordinaria quando sia convocato dal Consiglio esecutivo nei casi previsti dall'articolo XV lettera i) e nel luogo stabilito dal Consiglio stesso.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artvii · fonte del testo