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[1]Articolo VIII
[2]1. Ogni Delegazione dispone di un voto nel Congresso ed in ognuno dei suoi organi ausiliari. 2. Una Delegazione non puo' rappresentarne un'altra, ne votare al suo posto. 3. Gli osservatori non hanno diritto al voto.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
