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[1]Articolo X
[2]Le decisioni del Congresso verranno prese dalla maggioranza dei due terzi delle Delegazioni presenti e votanti nei seguenti casi:
- a)approvazione dei progetti degli accordi internazionali previsti dall'articolo III;
- b)approvazione del bilancio dell'Unione Latina. I contributi degli Stati membri che costituiscono questa maggioranza dovranno rappresentare almeno il cinquanta per cento dei contributi dell'Unione:
- c)cambiamento della Sede;
- d)approvazione di ogni progetto di emendamento alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
