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[1]Articolo XI

[2]Il Congresso e' competente per:

  • a)elaborare e approvare il proprio regolamento interno;
  • b)determinare l'orientamento generale delle attivita'; dell'Unione Latina e approvazione il programma di lavoro per ogni biennio;
  • c)stabilire il bilancio dell'Unione, il contribuito finanziario di ogni Stato membro e la moneta in cui dovranno farsi i pagamenti;
  • d)proclamare membri dell'Unione Latina gli Stati che avranno ratificato la presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore o vi avranno successivamente aderito;
  • e)eleggere gli Stati che compongono il Consiglio esecutivo;
  • f)nominare il Segretario generale dell'Unione e approvare l'organizzazione del Segretariato e degli organi che ne dipendono;
  • g)esaminare i rapporti del Consiglio esecutivo, del Segretariato e degli Stati membri;
  • h)proporre agli Stati membri progetti d'interesse generale che dovranno essere attuati nei rispettivi territori;
  • i)approvare gli accordi che l'Unione Latina avesse a concludere in conformita' all'articolo III.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxi · fonte del testo