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[1]OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI
[2]Articolo XIX
[3]1. Gli Stati Membri si obbligano a pagare all'Unione i contributi finanziari determinati dal Congresso. 2. Tali contributi verranno determinati sulla base di un indice approvato dal Congresso in sessione ordinaria e rivedibile ogni due anni.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
