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[1]Articolo XX
[2]Ogni Stato Membro nominera' una Commissione Nazionale incaricata di mantenersi in contatto costante, per i debiti tramiti, con il Segretariato dell'Unione per cooperare all'attuazione del programma.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
