Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. Leggi il testo vigente →

[1]Articolo XX

[2]Ogni Stato Membro nominera' una Commissione Nazionale incaricata di mantenersi in contatto costante, per i debiti tramiti, con il Segretariato dell'Unione per cooperare all'attuazione del programma.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxx · fonte del testo