Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. 53 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: EMENDAMENTI
tolto: Articoloaggiunto: Convenzione-art. XXII
tolto: Ogni progetto di emendamento alle disposizioni della presente Convenzione, proposta da uno Stato Membro, dovra' essere presentato al Consiglio Esecutivo almeno un anno prima della successiva sessione ordinaria del Congresso. Il Consiglio fara' immediatamente pervenire il progetto di emendamento agli altri Stati Membri e lo inserira' nell'ordine del giorno del Congresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 1 AGOSTO 2014, N. 109, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 OTTOBRE 2014, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxxii · fonte del testo